Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary criminal intent evidence and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Cuorvo inadmissible, rejecting his request to apply the continuity rule under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The lower court found insufficient evidence to link drug trafficking activities from 2016-2017 with earlier crimes committed until 2010 under a single criminal design, relying on witness statements that denied mafia involvement. The Supreme Court ruled that the arguments were substantively merit-based and required a new factual evaluation, which is prohibited in a jurisdictional appeal, thus dismissing the request without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the application of the continuity rule must be based on jurisdictional grounds; arguments attacking the factual assessment of unitary criminal intent or requiring a new evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUORVO GENNARO nato a MASSA DI SOMMA il 08/07/1989 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; /' Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Gennaro Cuorvo per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate; considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che le attività legate al narcotraffico di cui alla sentenza sub. 1, commesse negli anni 2016 e 2017, fossero avvinte da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la seconda sentenza, di cui agli artt. 416 bis, 629, 628, 416 bis.1 cod., pen., commessi sino al 06/12/2010; osservato che il G.E., per escludere l'unitarietà del disegno criminoso, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Matarazzo, per il quale l'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da Cuorvo non era legata al clan mafioso Veneruso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così