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Ordinanza — n. 10704/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merits arguments and lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10704/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mario Murolo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Murolo argued that the lower court failed to recognize a unified criminal design linking three separate offenses committed in 2003, 2004, and 2009. The court rejected this, noting that the arguments sought a factual re-evaluation prohibited in cassation and that the lower court correctly found no single criminal plan connecting the distinct associations involved.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the judgment on merits or request a new factual assessment, particularly regarding the existence of a unified criminal intent which must be strictly construed based on established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal unified criminal intent cassation review limits factual re-evaluation prohibition separate criminal associations reato continuato concorso materiale di reati correità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MARIO nato a NAPOLI il 13/03/1971 avverso l'ordinanza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mario Murolo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere il reato di cui alla prima sentenza (attinente alla ricettazione di beni contraffatti commesso nel 2003), unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le ulteriori due sentenze, relative a due associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 (e quindi successivamente ai fatti commessi con la prima sentenza), e la seconda con condotta iniziata nel novembre 2009; del pari è stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso con riferimento alle due ultime sentenze, atteso che le condotte partecipative delle due distinte associazioni risultano separate da un intervallo di ben cinque anni, ed in assenza di elementi tali da far ritenere che allorquando il Murolo entrò a far parte, nel 2004, della prima compagine, avesse già deliberato la sua partecipazione alla seconda associazione;

Osservato che le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos