Italian court dismisses appeal for suspended sentence denial due to manifestly unfounded arguments and generic merit review attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had denied a suspended sentence based on the defendant's prior record, the odious nature of the theft, and the high value of the stolen goods. The court rejected the appeal's generic arguments as an impermissible re-evaluation of the merits, noting that the lower judge was not required to consider every statutory factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance is not obliged to examine all elements listed in the statute when evaluating a suspended sentence, but may limit itself to indicating the factors it deems predominant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VATIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 13/12/1985 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; /)-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Salvatore Vatiero in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., in anni 1 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed € 833 di multa. Considerato che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce del precedente per resistenza a p.u. e lesioni, nonché tenuto conto delle "odiose modalità del furto" e dell'elevato valore del bene, elementi che denotano una spiccata pericolosità del Vatiero, non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184). Osservato che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, volte ad una non consentita rivalutazione di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d