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Ordinanza — n. 10702/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as it involves merits evaluation beyond cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a more lenient penalty. The court ruled that evaluating the gravity of conduct and granting mitigating factors falls within the discretionary power of the trial judge, which the Court of Cassation cannot review.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 2, 424 comma 3 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review discretionary sentencing decisions regarding the gravity of conduct or the application of generic mitigating circumstances, as these evaluations belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances Court of Cassation limits merits evaluation inadmissible appeal danni da incendio incendio intenzionale danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Art. 424 comma 3 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVETTI ANDREA nato a ACERRA il 31/01/1989 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Andrea Svetti, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 424 comma 3 cod. pen.; considerato che il motivo unico del ricorso con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatoria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed all'assenza di positivi elementi valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i