Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10701/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal, resulting in inadmissibility and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Luigi Taiuti, formally withdrew the appeal on October 16, 2024. This withdrawal rendered the procedural introduction of the case impossible under the relevant code of criminal procedure. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.; Withdrawal of the appeal by the appellant renders the cassation request inadmissible, leading to a condemnation for procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs Cassa delle ammende code of criminal procedure condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIUTI LUIGI nato a NAPOLI il 20/09/1973 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIgto avviso alle partir'st udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che Luigi Taiuti, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 11/07/2024, ha rinunciato, in data 16/10/2024, all'impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02