Cassation Court dismisses appeal for lack of standing due to procedural timing violations under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally after the new procedural rules took effect, violating the requirement for proper standing. The petitioner sought a review of a supervision court order denying semi-liberty, arguing for its reconsideration. The court ruled that filing personally under the new regime constituted a defect in legitimacy, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party against a decision issued under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà avanzata da Blaise Alain Bartoccioni.
2. Ricorre personalmente Blaise Alain Bartoccioni, chiedendo la rivalutazione dell'istanza e la conseguente concessione della semilibertà.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il