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Ordinanza — n. 10699/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to generic arguments and lack of merit re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court relied on unproven facts from a prior proceeding and ignored recent disciplinary infractions and behavioral issues. The court rejected these claims, noting that the lower judge's decision was based on concrete evidence of disciplinary records, negative attitude, and lack of work opportunities, which did not require a new merit review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if they merely contest the merits with generic arguments without refuting the specific factual basis or demonstrating a manifestly illogical decision.

Parole chiave

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probation order appeal inadmissible appeal surveillance court discretion generic merit arguments disciplinary records evidence legittimazione a contestare licenza divieto di frequentare le osterie inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL MANUEL nato a BERGAMO il 10/05/1977 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; 4- RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

(A-PnCKT C42,t/ SVGC -5 ›i pie ) Rilevato che Manuel Bul ricorre per Cassazionet-vverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova (disponendo nei suoi confronti la detenzione domiciliare), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la sua valutazione su risultanze inerenti un precedente procedimento di sorveglianza conclusosi diversi anni fa, nonché evidenziando che il condannato in diverse occasioni guidava senza patente, teneva comportamenti molesti e minacciosi nei confronti del vicinato, abusava di benzodiazepine e nei suoi confronti risulta pendente un procedimento per truffa e minaccia commessi nel 2021, tutti fatti o non veritieri o comunque non provati, e inidonei a fondare il provvedimenti reiettivo della più ampia misura richiesta;

Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la nneritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all'accoglimento dell'istanza i seguenti elementi:

i) i diversi rapporti disciplinari riportati dal condannato (il 14/07/2023; il 02/08/2023; il 06/08/2023 ed il 13/08/2023), dovuti principalmente a risse e colluttazioni con altri detenuti; il) l'atteggiamento svalutativo rispetto ai reati commessi; iii) l'assenza di opportunità lavorative; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.