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Ordinanza — n. 10698/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to generic arguments and lack of merit re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10698/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Paola Corsi's appeal inadmissible for failing to meet preliminary admissibility requirements. Although the lower court denied probation based on recent criminal records and lack of employment, the appellant offered only generic rebuttal arguments without substantive engagement with the original decision's reasoning. The court ruled that the lower judge's discretion was not manifestly illogical, thereby rejecting the request for a merit re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal against a probation denial is inadmissible if it merely contests the decision with generic arguments without providing a concrete comparison to the ratio decidendi of the lower court's ruling.

Parole chiave

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probation denial inadmissible appeal discretionary power merit re-evaluation Cassation procedure carcerazione preventiva eccessiva controllo periodico della detenzione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti
Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, Abdallah
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSI PAOLA nato a CISTERNA DI LATINA il 07/04/1965 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Paola Corsi ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto, immotivatamente, che la Corsi vivesse costantemente di reati, nonostante la maggior parte dei fatti per cui è stata condannata risalgano ad epoca antecedente al 2015, nonché mancando di richiedere una valutazione all'UEPE e omettendo altresì di valutare l'applicabilità dell'art. 1 legge 199 del 2010;

Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto di non poter accogliere le istanze formulate in considerazione delle numerose pendenze a carico della Corsi per fatti commessi sino a tutto il 2023, anche successivi quindi alla definitività del titolo in esecuzione; nonché in considerazione delle pessime informazioni rese dalle forze di polizia e attesa l'assenza di attività lavorativa, essendo stata solo indicata una possibilità di volontariato;

Ricordato che, quanto alla mancata acquisizione della relazione UEPE, deve darsi continuità al principio già affermato da questa Corte per cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01; Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01), Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm