Cassation court dismisses appeal against fine for carrying prohibited weapon due to procedural inadmissibility and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Rimini Tribunal fine for carrying a prohibited weapon, arguing errors in evidence evaluation and applicability of a specific exemption article. The court rejected these claims as procedurally barred or substantively unfounded, citing established jurisprudence that justifications must be immediate and not post-hoc.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 3 legge 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds were not raised in the first instance or if the alleged justification was not contemporaneous with the act, as post-hoc defenses frustrate the legislative intent to restrict weapon carriage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCA ANTONINO MATTEO nato a RIMINI il 31/01/1980 avverso la sentenza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; a RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonino Matteo Saccà, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 15/03/2024, che lo condannava alla pena di C 1500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; esso è inoltre manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Nainni, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).
Osservato che il secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito (come desumibile dalle conclusioni riportate in seno alla sentenza, nelle quali l'imputato si limitava ad invocare l'assoluzione sic et simpliciter). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.