Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing increase for aggravated circumstance as generic and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adil Abbas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Abbas argued that the six-month sentence increase for the aggravated circumstance was disproportionate compared to the general statutory maximum, citing the difficult transport conditions. The court rejected this claim as generic, unfounded, and an attempt to review matters of fact and sentencing discretion reserved for lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 3 bis d. Igs. 286 del 1998; Art. 64 cod. pen.: Appeals challenging the specific quantum of a sentence increase based on an aggravated circumstance are inadmissible if they are generic, specific to the case, and seek a review of the court's discretionary assessment of facts and sentencing proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS ADIL nato il 11/09/2001 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Adil Abbas, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 12 commi 1 e 3 lett.
a) e d) d. Igs. 286 del 1998; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'entità dell'aumento stabilito con riferimento all'aggravante, contestata in fatto, di cui all'art. 12 comma 3 bis d. Igs. 286 del 1998, ritenuta sproporzionata, in considerazione dell'assenza di contatti degli imputati con organizzazioni criminali, è inammissibile in quanto generico, aspecifico, manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; preso atto che, con valutazione affatto illogica e quindi insindacabile in questa sede, la Corte torinese ha ritenuto di confermare la dosimetria sanzionatoria applicata dal primo Giudice, rilevando come l'aumento applicato in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3 bis d.
Igs. 286 del 1998, (nella misura di 6 mesi di reclusione), fosse ampiamente inferiore al terzo previsto in termini generali dall'art.64 cod. pen., ed aggiungendo come "le condizioni di particolare disagio in cui il trasporto era stato effettuato, stipando cinque persone nel vano di carico di un furgone, facendole sedere sul pianale, ingiungendo loro di guardare per terra e di non usare il telefono cellulare, giustificano la misura della pena inflitta, peraltro individuata con riferimento ai minimi edittali e applicando le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de