Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10688/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insurance fraud querela as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely repetitive and lacked concrete specificity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued for a different evaluation of the administrative procedure timeline, but the court found no logical flaws in the appellate judgment's application of the standard criminal code provisions. Consequently, the court reaffirmed that the appeal must be dismissed with the appellant ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 124 cod. pen.; Art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209: In cases of insurance fraud where an administrative procedure is activated, the ordinary criminal code deadline applies, and the appeal must be specific rather than generic or repetitive to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
insurance fraud querela procedural timeliness repetitive appeal grounds administrative procedure deadline Cassazione inammissibile durata del diritto alla prestazione d'assicurazione termini di ricorso domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 124 cod. pen.
209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez.
Art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
art. 124 cod. pen
209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, Ergo Assicurazioni S.p.a.
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio
257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv.
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci
252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/05/1988 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Enzo Bevilacqua; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestala decisione della Corte di appello quanto alla eccepita tardività della querela, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado del tutto esente da manifesta illogicità o aporie; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una riconsiderazione del tema devoluto in appello mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio in presenza di una corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo Assicurazioni S.p.a., Rv. 280993-01); che non ricorre il richiamato contrasto giurisprudenziale, come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado con motivazione ampia, argomentata e del tutto priva di aporie con la quale il ricorrente non si confronta (si veda in tal senso pag. 6 e seg. dove si è ricostruita sistematicamente la portata della disciplina evocata specificando che la disciplina evocata lungi dal contrarre il termine per proporre querela richiama proprio la disposizione generale dell'art. 124 cod.pen. che prevede il termine di tre mesi ed indica la decorrenza dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando solo a tale momento una presunzione di conoscenza dell'illecito); atteso che il ricorrente si è limitato a reiterare le proprie considerazioni, ampiamente disattese dal giudice di appello, così proponendo un motivo del tutto aspecifico e generico; considerato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). 2 e_ Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, siccché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01;

Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,I0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am