Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing excessiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Piazza inadmissible due to a lack of specific grounds required under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's findings on robbery and evasion, arguing excessive penalties and omitted mitigating circumstances, but failed to pinpoint specific errors in the evidence or fact-finding. The court ruled that generic complaints attempting to re-evaluate the trial's merits are outside the scope of appellate review and must be rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific grounds detailing the contested elements; generic complaints regarding the interpretation of evidence or the overall reconstruction of facts are inadmissible as they preclude the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MAURIZIO nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 11/02/1967 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Piazza; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto del tutto reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; considerato che gli ulteriori due motivi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di evasione, l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, prospettando deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno delle censure formulate, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1