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Ordinanza — n. 10685/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of mitigating circumstances without specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lack of mitigating circumstances. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide specific reasons for rejecting the request, yet the lower court had thoroughly evaluated the conduct and applied the principle of judicial discretion correctly. The court ruled that the appeal lacked logical inconsistency or irrationality, as the sentencing discretion falls within the appellate judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely challenges the sentencing discretion without demonstrating logical flaws or irrationality in the lower court's evaluation of mitigating circumstances.

Parole chiave

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judicial discretion mitigating circumstances generic appeal sentencing discretion inadmissible appeal penal code logical inconsistency esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINI EMILIANO nato a MILANO il 25/06/1978 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emiliano Lentini; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza si caratterizza per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con le argomentazioni, chiare e logicamente articolate della Corte di appello, che ha compiutamente considerato il motivo di appello relativo alla mancata concessione delle stesse, valutato la portata della condotta e ritenuto, con motivazione del tutto priva di aporie, che potessero essere concesse in regime di equivalenza; atteso che il motivo proposto in questa sede non evidenzia alcuna illogicità o irragionevolezza nella valutazione della Corte di appello, che ha compiutamente valutato il motivo, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 fe