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Ordinanza — n. 10683/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal submission and non-syndicable factual findings on substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elena Larocca inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The applicant personally submitted a request for material error correction containing substantive appeal arguments, which the Court ruled must be presented through counsel. Furthermore, the Court held that the lower court's decision on whether to apply a substitute penalty constitutes a factual finding, not a legal error subject to review in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The request for material error correction presented personally by the party is inadmissible if it contains substantive appeal grounds, and the assessment of conditions for substitute penalties is a non-syndicable factual determination.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal submission substitute penalty factual finding material error correction esecuzione della pena detentiva sostitutiva errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
276716 - 01); che, inoltre, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 133 cod. pen
276716 - 01); che, inoltre, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio
Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROCCA ELENA nato a GIUSSANO il 11/01/1986 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elena Larocca; Letta l'istanza presentata personalmente dalla parte civile intitolata correzione di errore materiale del 12/02/2025, solo autenticata dal difensore; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr.

Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, inoltre, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr. Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda, in particolare, pag. 8 sul rigetto della richiesta alla luce non solo della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputata, ma anche per l'assenza di concreti segni di volontà di reinserimento a supporto della richiesta); che è inammissibile, perché presentata dalla parte personalmente, l'istanza del 12/02/2025, intitolata istanza di correzione errore materiale, ma caratterizzata dalla proposizione di veri e propri motivi di ricorso, ricorso non presentato dalla parte per mezzo del suo difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18