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Ordinanza — n. 10679/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for lack of specific grounds and reiterative arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10679/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's acquittal based on Article 131-bis of the Penal Code, arguing the decision lacked specific reasoning. The court found the appeal grounds to be totally reiterative of the appellate judgment and manifestly unfounded, noting that the lower court adequately addressed the required legal prerequisites for non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal contesting an acquittal under Article 131-bis is inadmissible if it lacks concrete specificity and merely reiterates appellate arguments without engaging with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code non-punishment grounds reiterative appeal arguments inadmissible appeal acquittal review sicurezza sociale dei lavoratori migranti distacco di lavoratori congedo per motivi sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chakir Ait Mhend; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chakir Ait Mhend; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., oltre ad essere privo di concreta specificità e totalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione e come tale non consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin
266591 - 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT MHEND CHAKIR nato il 26/09/1983 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chakir Ait Mhend; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità e totalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione e come tale non consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), è anche manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr.

Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che, inoltre, l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello (si veda, in particolare, pag. 4 sull'abitualità del comportamento in ragione dei plurimi precedenti specifici ed omogenei, indici di progettualità criminosa immutata nel tempo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il