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Ordinanza — n. 10678/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to request suspended sentence at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10678/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ahmed Laamari inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal of generic mitigating circumstances and the denial of a suspended sentence, arguing a violation of law. The court ruled that the appeal lacked concrete specificity and that the appellant failed to specifically request the suspended sentence benefit during the appeal phase, rendering the generic complaints inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.: A cassation appeal based on the lack of specific grounds or the failure to request a suspended sentence at the appeal stage is inadmissible, as the appellant must formulate precise requests with factual references to allow the appellate court to provide specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal suspended sentence request generic mitigating circumstances lack of specific grounds appellate court duty residua capacità al guadagno salario familiare contributi di mantenimento familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 163 cod. pen.
4 sull'assenza di elementi positivi da valorizzare); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.
art. 163 cod. pen
4 sull'assenza di elementi positivi da valorizzare); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023
Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv.
Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013
285413 - 01; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022
268822 - 01; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.
Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017
283808; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAAMARI AHMED nato il 15/10/1971 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmed Laamari; considerato che il primo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sull'assenza di elementi positivi da valorizzare); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.

Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 - 01; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487 - 01); che, inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria che, qualora non rilevata dal giudice dell'appello, può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche in Cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193 - 01); che, nel caso di specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, la mancata concessione dei benefici genericamente richiesti in appello non può costituire motivo di ricorso per cassazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla generica richiesta difensiva di riduzione della pena così da consentire la concessione della sospensione condizionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così