Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing equivalence under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Picone inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's decision on sentencing equivalence, arguing it lacked specificity and proper argumentation. The court rejected these claims, noting that the first instance judge adequately justified the balancing of circumstances without needing an exhaustive analysis of all evaluation criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals must meet specificity requirements and cannot challenge discretionary sentencing evaluations unless based on arbitrary or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE GAETANO nato a NAPOLI il 10/04/1984 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Picone; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato le ragioni dell'equivalenza, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla correttezza del bilanciamento operato dal primo giudice in ragione della negativa capacità a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi e specifici precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1