Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10675/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Noto inadmissible due to a lack of specific legal grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Noto argued violations regarding the elements of a crime under Article 628 of the Penal Code, but the court found his arguments generic and failing to pinpoint specific factual or legal errors in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Noto was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 628 c.p.; Appeals must meet specificity requirements; generic grievances regarding factual reconstruction or evidence evaluation are inadmissible without identifying precise legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity Article 581 Criminal Procedure inadmissible appeal generic legal grounds Cassazione Roma criminal appeal review procedural requirements perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
e, in particolare, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 628 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Noto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Noto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
e, in particolare, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv.
Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti
Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO ANTONINO nato a PALERMO il 20/12/1976 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Noto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. e, in particolare, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587 - 01; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede né specificamente contestate dal ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 9 - 11 sulla paura e coartazione psichica dell'anziana vittima alla luce della condotta violenta e minatoria dell'imputato, pugile dalla personalità sopraffattrice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il