Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding statutory aggravating and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Daniel Bonora inadmissible due to a lack of specific arguments required by law. Bonora challenged the lower court's findings on an aggravating circumstance and the denial of generic mitigating circumstances, but his complaints were deemed generic and merely repetitive without concrete factual distinctions. The court ruled that the appellant failed to provide the necessary specificity to justify a re-evaluation of the evidence or the legal reasoning used by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, comma 2-bis, c.p.; Art. 581, c.p.p.: Appeals must contain specific, argumentative grounds; generic complaints or mere repetitions of the lower court's reasoning without identifying specific errors render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA DANIEL ( CUI 0336432) nato a BONDENO il 28/03/1988 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniel Bonora; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito, a fronte della ricostruzione operata, hanno correttamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante contestata, ampiamente argomentando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01; Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 - 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01), le ragioni del loro convincimento, non specificamente contestate in sede di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 sui contatti avvenuti soltanto a distanza, così da schermare l'identità degli agenti); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto priva di aporie o manifesta illogicità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova indiziaria alla luce non solo della formale intestazione e del ritrovamento della carta presso l'abitazione dell'imputato, ma anche della mancanza di denuncia di smarrimento, della mancata allegazione dell'utilizzo altrui e dell'assenza di eventuali riscontri); osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda pag. 5 sull'assenza di elementi positivi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle