Italian Court dismisses appeal as inadmissible because an appeal against a fine does not convert to a cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that an appeal against a fine does not automatically convert into a cassation request. The appellant's document explicitly sought acquittal and additional evidence, which contradicted the requirements for a cassation proceeding. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal erroneously filed against a monetary penalty judgment does not automatically convert into a cassation request; the court must examine the appellant's actual intent and the content of the pleading to determine if the desired remedy was legally permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUI SANDRO nato a GIBA il 14/04/1959 avverso la sentenza del 26/09/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sandro Cui; osservato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, attesa la corretta applicazione da parte del Tribunale del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo, al di là dell'apparente nomen iuris, alle reali intenzioni dell'impugnante e all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione voluto non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile" (Sez.5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624-01;
Sez. 4, 1441 del 21/11/2023, Verrucci, Rv. 285634-01); considerato che il giudice di appello ha correttamente dichiarato, in applicazione di tale principio e tenuto conto del contenuto (specificamente riportato a pag. 2 della sentenza del Tribunale di Cagliari) dell'atto di impugnazione, l'inammissibilità dell'appello (articolato con riferimento alla richiesta di assoluzione del ricorrente, nonché richiesta di assunzione di ulteriori sei testi, articolato dunque in modo del tutto incompatibile con l'accesso alla Corte di cassazione per il giudizio di legittimità); che /a manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei residui motivi proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18