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Ordinanza — n. 10668/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing excessiveness, ruling judicial discretion is not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Diego Paretti inadmissible, rejecting his claim that the imposed sentence was excessive. The court held that sentencing involves judicial discretion regarding base penalties and adjustments for circumstances, which escapes legitimacy review unless arbitrary or illogical. Since the lower court's reasoning was sufficient and the penalty was below the average statutory range, the appeal failed.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Sentencing discretion exercised by the trial judge is not subject to review by the Court of Cassation unless the decision is arbitrary or manifestly illogical, and specific detailed motivation is not required when the penalty is below the average statutory range.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing excessiveness legitimacy review pena congrua inadmissible appeal statutory average arbitrary reasoning gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARETTI DIEGO nato a ROMA il 29/08/1993 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Diego Paretti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2 sulla congruità ed adeguatezza della pena, che è stata ridotta, tenendo tuttavia conto della gravità della condotta posta in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 feb