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Ordinanza — n. 10666/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Luca Calogero, challenged the appellate court's failure to exclude recidivism, but the court found his arguments generic and lacking a critical connection to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, and fail to provide a reasoned critique of the contested decision's facts and legal reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal Article 581 Code of Criminal Procedure recidivism exclusion generic arguments recidiva nell'infrazione revisione in materia penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Calogero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Calogero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, non mass.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO LUCA nato a CATANIA il 12/08/1986 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Calogero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, non mass. sul punto.; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'accresciuta capacità a delinquere dell'imputato estesa, nel tempo, ad ulteriori settori illeciti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr