Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Piero Francesco Frazzitta, challenged the appellate court's finding of criminal responsibility but failed to provide detailed arguments linking the evidence to the decision. The court ruled that generic complaints regarding the persuasiveness or rigor of the trial judges' reasoning are not admissible when the original judgment explicitly explains its conviction without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Appeals must be specific: generic complaints regarding the persuasiveness or rigor of the trial judges' reasoning are inadmissible when the original judgment explicitly explains its conviction without logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZITTA PIERO FRANCESCO nato a GELA il 20/01/1999 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Piero Francesco Frazzitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede, né specificamente contestate in sede di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 11 sul contenuto inequivoco delle intercettazioni specificamente citate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il