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Ordinanza — n. 10662/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by procedural law. The appellant argued violations regarding the proof of subjective intent and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and disconnected from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific grounds linking the contested decision's complexity to the arguments presented; generic complaints or arguments not correlated with the lower court's explicit reasoning lack the required specificity and are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds subjective element of crime generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural requirements eccezione di illegalità carenza di legittimazione causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elio Clemente; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elio Clemente; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE ELIO nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 09/10/1965 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elio Clemente; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla consapevolezza della provenienza illecita alla luce delle regole di circolazione degli assegni, della mancata giustificazione del possesso, nonché sulla generica e congetturale prospettazione difensiva alternativa); considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sulla mancanza di elementi positivi da valorizzare a fronte della negativa capacità a delinquere desunta dal curriculum criminale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i