Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding trademark counterfeiting and illicit origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued violations regarding the grossness of counterfeiting and the illicit origin of seized goods, but these claims were deemed generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated those from the appellate stage without providing a new, specific critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 474, 648 c.p.: An appeal must contain specific grounds linking the alleged legal violation to the specific facts and reasoning of the contested judgment; generic complaints regarding the grossness of counterfeiting or illicit origin without specific factual correlation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE FALLOU nato il 09/12/1969 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fallou Gueye; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., con particolare riguardo alla grossolanità della contraffazione ed alla provenienza delittuosa dei beni ricettati, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dei giudici del merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade, Rv. 275814 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'accertamento della contraffazione attraverso l'applicativo FALSTAFF e, dunque, sulla non riconoscibilità ictu °culi della contraffazione del marchio in sé; pagg. 4 e 5 ove la Corte puntualmente disattende le doglianze difensive sulla grossolanità basate sulla mancata realizzazione dell'inganno del consumatore; pag. 5 sulla corretta individuazione del reato presupposto e sulla relativa provenienza delittuosa dei beni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18