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Ordinanza — n. 10660/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible due to the first ground's lack of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the subjective element of the crime and the sentencing, but the Court found these arguments generic and unrelated to the lower court's explicit reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it lacks specific requirements, particularly when it fails to correlate with the complexity of the lower court's reasoning or concerns discretionary sentencing without concrete argumentation.

Parole chiave

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lack of specificity subjective element of crime sentencing discretion inadmissible appeal court costs and fine attenuazione della pena aggravamento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sami Ben Mongi Belghith; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sami Ben Mongi Belghith; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGHITH SAMI BEN MONGI nato il 31/08/1975 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sami Ben Mongi Belghith; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo, non solo alla luce della mancata giustificazione dell'origine del possesso, ma anche in ragione dei tentativo di fuga e dell'assenza dei documenti di circolazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, peraltro, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 sul diniego delle generiche in ragione non solo della negativa personalità, ma anche per l'assenza di elementi postivi, nonché sulla rideterminazione della pena nel minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.