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Ordinanza — n. 10659/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming violation of art. 192 CPP regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the lower court's evaluation of evidence under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the identification of the defendant in security footage was erroneous, but the defense failed to substantiate specific procedural flaws. The court ruled that such arguments regarding the weight of evidence belong to the merits and cannot be raised as a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Complaints concerning the evaluation of probative results cannot be deduced under the violation of law ground, as they fall within the exclusive domain of the merits.

Parole chiave

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violation of law ground evaluation of evidence procedural admissibility security footage identification Code of Criminal Procedure prove acquisite illegalmente insufficienza di prove prove corroboranti

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberta Hudorovich; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla prova dell'identificazione dell'imputata quale autrice dei reati, non è consentito.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberta Hudorovich; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla prova dell'identificazione dell'imputata quale autrice dei reati, non è consentito.
art. 606 cod. proc. pen
b) dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
In tal senso, si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012
271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004
253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv.
Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019
277635 - 01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ROBERTA nato a PIOVE DI SACCO il 19/10/1980 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberta Hudorovich; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla prova dell'identificazione dell'imputata quale autrice dei reati, non è consentito. In tal senso, si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01;

Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett.

b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). La deduzione potrebbe quindi essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, tuttavia non dedotto, e chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata, anche atteso la scelta di accedere al rito abbreviato; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del 2 (tu delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (cfr.

Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 - 01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione estete da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 sull'identificazione dell'imputata alla luce dei plurimi e convergenti elementi indiziari del riconoscimento fotografico ad opera del personale di P.G., dell'intestazione dell'autovettura e dalla disponibilità delle stesse scarpe indossate dall'autrice dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.