Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Calabrese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Calabrese challenged the lower court's finding of liability for a crime under Article 629 of the Penal Code, specifically contesting the evidence regarding the legitimacy of his creditor claims. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and that the cassation judge cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own reasoning for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 629 c.p.; The cassation court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own reasoning for the trial court's, and appeals must meet strict specificity requirements to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE VITO nato a FOGGIA il 22/06/1972 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vito Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., con particolare riguardo alla prova della legittimità delle pretese creditorie dell'imputato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); che, inoltre, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla indimostrata riconducibilità delle pretese economiche al rimborso delle spese di ristrutturazione alla luce delle dichiarazioni rese dalle pp.00. e dell'imputato, nonché della coincidenza temporale delle pretese con l'inizio della nuova relazione affettiva e della conseguente non accettazione dell'altrui convivenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso