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Ordinanza — n. 10654/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of specific intent for robbery due to fleeing driver's actions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Schiavone Massimiliano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued he lacked specific intent (dolo specifico) for robbery because he fled involuntarily, yet the lower court found his sudden car departure created a risk of harm to the gas station attendant. The court rejected this claim as generic and unfounded, noting the appellant accepted the risk by initiating the escape, which satisfied the elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 624, 628, 649 cod. pen.; The court holds that a sudden departure from a vehicle to evade payment constitutes robbery if the driver accepts the risk of harming the victim, thereby satisfying the subjective element of specific intent even if the impact was unintended.

Parole chiave

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Italian Criminal Law Robbery Specific Intent Vehicle Escape Risk Cassation Appeal Dismissal Unintentional Harm delitto di fuga infrazione privilegiata guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
in quella di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art.
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Schiavone Massimiliano e la memoria ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen.
Art. 649 cod. pen.
pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 cod.
art. 628 cod.pen
Letto il ricorso di Schiavone Massimiliano e la memoria ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen.
art. 624 cod. pen
in quella di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art.
art. 649 cod. pen
pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE MASSIMILIANO nato a SALERNO il 11/05/1976 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Schiavone Massimiliano e la memoria ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen. in quella di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., in mancanza dell'elemento soggettivo e cioè del dolo specifico in quanto avrebbe colpito la persona offesa solo involontariamente mentre si dava alla fuga, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato la pericolosità della manovra effettuata dall'imputato; questi infatti ha messo in moto l'auto ed è partito repentinamente per sottrarsi al pagamento del dovuto, e così facendo ha quantomeno accettato il rischio di ledere il benzinaio che infatti veniva colpito al braccio dallo specchietto dell'auto, così integrando la rapina impropria a lui contestata; che l'aumento sanzionatorio per questo delitto unificato per continuazione ad una rapina commessa a mano armata , è stato peraltro determinato in appena mesi sei di reclusione ed euro 170 di multa , applicando la riduzione per il fatto di lieve entità; sicchè la censura è anche priva di concreto interesse poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe portare ad una riduzione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbra