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Ordinanza — n. 10649/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding evidence and robbery qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10649/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked evidence for the drug administration and misclassified the crime as consummated rather than attempted robbery. The court rejected these claims as generic because they failed to engage with the detailed reasoning regarding witness statements and the immediate effects of the substance.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded because it does not confront the motivation of the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal manifestly unfounded robbery classification evidence sufficiency procedural inadmissibility reato grave di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti somministrazione coatta di farmaci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a NAPOLI il 26/06/1975 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Esposito Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la carenza di prova in ordine alla somministrazione di Rivotril alla persona offesa per indurla in condizioni di sonnolenza e derubarla, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di merito, che ha valorizzato le dichiarazioni degli agenti operanti e della persona offesa e gli effetti evidenti e immediati cagionati dalla somministrazione della sostanza nella bevanda offerta alla persona offesa e da lui assunta poco prima di perdere conoscenza; la seconda censura con cui si contesta la qualificazione della rapina come consumata e non tentata, essendosi svolta sotto la costante osservazione degli agenti che sono intervenuti solo dopo l'impossessamento del denaro, è generica poiché non si confronta con la esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 202