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Ordinanza — n. 10647/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and infounded regarding fraud conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Martini's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the fraud conviction lacked proof of his awareness of the illicit funds and necessary deception, while also contesting the sentencing regarding recidivism and mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the first ground generic as it failed to engage with the appellate court's specific reasoning on the forged check, and deemed the other grounds either repetitive or clearly unfounded based on the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the lower court's reasoning, or if it is manifestly unfounded due to the lack of new evidence or legal error.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds fraud conviction recidivism sentencing Court of Cassazione perseguimento penale per truffa danno patrimoniale procurato con astuzia truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI GIOVANNI nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/02/1961 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Martini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per i delitti di truffa e ricettazione poiché non vi è prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dell'assegno e non vi è l'artifizio necessario per integrare la truffa, è generico poichè non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 2, dove si evidenzia che l'imputato a pagamento della merce ricevuta ha consegnato, dopo averlo sottoscritto, un assegno provento di furto, sicchè non poteva ignorare di non essere il titolare del conto su cui era spiccato, e che non ha ritenuto di fornire un'alternativa ricostruzione della vicenda; che la seconda articolata censura relativa al trattamento sanzionatorio , alla riconosciuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità in relazione alla ricettazione è in parte reiterativa dei motivi di appello che sono stati respinti con argomentazioni congrue e corrette in punto di diritto e in parte manifestamente infondata poiché la recidiva non è stata applicata e conseguentemente non è stata oggetto dei motivi di appello; che la terza censura relativa al diniego dell'art.131 bis cod.pen.

è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'entità non esigua del danno cagionato e la gravità della condotta che ha dato luogo alla commissione di due reati ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 f