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Ordinanza — n. 10646/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing as discretionary acts lacking specific grounds and not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10646/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Biondo and Federico inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the sentencing and the calculation of penalties for continued offenses, arguing the treatment was excessive. The court ruled that such sentencing decisions involve judicial discretion and are only reviewable if arbitrary or illogical, which was not proven here.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals against sentencing are inadmissible if they lack specific grounds and the discretion exercised by the trial judge is not arbitrary or illogically motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeals judicial discretion sentencing review continued offenses specificity of grounds adeguamento della pena gravità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
278279-01); ritenuto che anche l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato Federico, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 132 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
278279-01); ritenuto che anche l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato Federico, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F.
Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv.
Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci
256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv.
Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, Pettè
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIONDO MICHELE FRANCESCO nato a PALERMO il 26/04/1996 FEDERICO GIOACCHINO nato a PALERMO il 21/02/1993 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Michele Francesco Biondo e Gioacchino Federico; considerato che i motivi del ricorso presentato dal difensore dell'imputato Biondo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, inoltre, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr.

Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che, tuttavia, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (cfr.

Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533); che, nella specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 ove sono stati ampiamente valorizzati gli elementi che ostano ad un diverso giudizio di bilanciamento con i quali il ricorrente non si confronta affatto e sono stati richiamati gli elementi caratterizzanti la valutazione in tema di aumenti in continuazione senza che il ricorrente ne abbia in alcun modo contestato la effettiva portata o irragionevolezza in concreto, Sez.

U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01); ritenuto che anche l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato Federico, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa