Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment due to minor offense, citing insufficient damage and intimidating context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Guarneri's appeal inadmissible regarding the application of the non-punishment clause for minor offenses. The lower court correctly assessed that the damage caused and the intimidating context negated the required low degree of culpability. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Guarneri was ordered to pay all associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge's discretion in evaluating the low degree of culpability required for non-punishment cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is lacking or manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNERI MARCO nato a PALERMO il 08/05/1984 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guarneri Marco e la memoria della parte civile costituita Abate Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità del danno arrecato e del contesto intimidatorio del fatto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. peri., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno; rilevato che con memoria la parte civile costituita Abate Antonio ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato e l'imputato venga conseguentemente condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, fornendo un utile contributo alla decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Abate Antonio, che liquida in complessivi euro 2586,00, oltre accessori di legge. Così de