Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension and non-mention of crime due to prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Masciovecchio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of conditional sentence suspension and the non-mention of a prior crime, arguing procedural errors. The court rejected these claims, finding the lower court's negative prognostic assessment based on the duration and intensity of the illegal conduct to be legally sound and not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 175 cod. pen.: The court's negative prognostic assessment regarding the grant of conditional sentence suspension or non-mention of a crime is valid if based on elements of recidivism or prior conduct under Art. 133 cod. pen., provided such reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOVECCHIO LEONARDO nato a L'AQUILA il 16/12/1959 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leonardo Masciovecchio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione in relazione al reato di ricettazione di un carnet di dieci assegni di provenienza illecita, è manifestamente infondato perché la Corte ha motivato il giudizio prognostico negativo ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., in relazione alla condotta di utilizzo degli assegni protrattasi per un periodo di tempo di circa due mesi, sintomatico dell'intensità del dolo e della pervicacia con cui ha reiterato le condotte illecite.
Che tali considerazioni non appaiono manifestamente illogiche e risultano conformi al dettato normativo, in quanto fondano la prognosi negativa su elementi di cui all'art.133 cod.pen. ; Rilevato che l'imputato ha un precedente penale sicchè non avrebbe potuto fruire del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio