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Ordinanza — n. 10639/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic procedural nullity and lack of penalty request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a procedural nullity regarding the lack of delegation to the Vice Public Prosecutor should have been raised, but the court found the argument generic and unsupported by evidence. Furthermore, the request for a non-custodial penalty was rejected because it was never formally requested in the lower court proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.: A procedural nullity based on the absence of a delegation to the Vice Public Prosecutor is admissible only if specifically raised and substantiated with evidence; a request for a non-custodial penalty must be explicitly formulated in the appeal act.

Parole chiave

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procedural nullity Vice Public Prosecutor delegation requirement non-custodial penalty inadmissible appeal burden of proof procedural economy sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento ed è, pertanto, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.
art. 180 cod. proc. pen
pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento ed è, pertanto, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino, Rv. 280077 - 01
(Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino, Rv. 280077 - 01) e la relativa eccezione, che non è stata neppure sollevata nel corso del giudizio di in primo grado, sarebbe comunque sanata.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODARU FLORIAN nato il 17/11/1977 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Podaru Florian; scrivere meglio ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge processuale per avere erroneamente respinto l'eccezione di nullità dedotta in relazione al mancato deposito della delega da parte del VPO, sostenendo che la censura si riferiva all'assenza di prova in ordine al conferimento della delega al VPO, è generico poiché tale censura risulta avere carattere esplorativo, mentre è onere del ricorrente, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare che il VPO era privo della prescritta delega, considerato peraltro che dai verbali di udienza emerge che nel processo si sono alternati diversi VPO e il ricorrente neppure indica chi sarebbe stato privo di legittimazione ; Che il motivo è comunque manifestamente infondato poiché il mancato conferimento della delega, da parte del Procuratore della Repubblica, al vice procuratore onorario integra la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento ed è, pertanto, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino, Rv. 280077 - 01) e la relativa eccezione, che non è stata neppure sollevata nel corso del giudizio di in primo grado, sarebbe comunque sanata. osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si formula censura in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva non è consentito poiché il ricorrente non ha mai formulato una richiesta in tal senso né con l'atto di appello, né nel corso del giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18