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Ordinanza — n. 10636/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding minor property damage mitigation and mandatory substitute sentence requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10636/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance due to minor property damage and a substitute sentence, but the Court of Appeal correctly found the damage not sufficiently trivial and noted the substitute sentence request lacked the required procedural timing. The Court upheld the lower court's decision based on established jurisprudence regarding the strict definition of trivial damage and the specific procedural requirements for substitute sentences under the Cartabia reform.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: The mitigating circumstance for trivial property damage requires the harm to be economically negligible considering all effects, and requests for substitute sentences must be explicitly raised during the appeal hearing, not merely in the appeal act.

Parole chiave

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trivial property damage mitigation substitute sentence procedural timing Cartabia reform application appeal hearing requirements inadmissible appeal ruling restituzione di prestazioni complementari risarcimento alle vittime di reati reddito sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Papa Raffaele, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 20-bis cod. pen.
5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod.
art. 20-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA RAFFAELE nato a TRASACCO il 04/03/1953 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Papa Raffaele, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha motivato in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgo, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); in particolare, nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto assente la tenuità del danno in relazione a supporti in bianco per carte di identità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 0;

Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso