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Ordinanza — n. 10633/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking specific argumentative confrontation with lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Sekkal Salah Eddine inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the theft, but the court found his arguments to be mere complaints without a concrete, reasoned confrontation with the appellate court's logic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints without a specific, reasoned confrontation with the reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints requirement specific argumentative confrontation Article 591 Code of Criminal Procedure lack of reasoned critique ricettazione guida recidiva in stato di ebbrezza istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Sekkal Salah Eddine; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKKAL SALAH EDDINE nato il 07/09/1991 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sekkal Salah Eddine; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ritiene integrato il delitto di cui al capo b) dal punto di vista oggettivo e soggettivo); che il ricorrente invoca una diversa ricostruzione secondo cui i beni ricettati sarebbero stati inconsapevolmente presi dall'imputato in quanto contenuti nell'abitacolo del veicolo da lui sottratto ma detta versione risulta congetturale e implausibile e non ha trovato alcun aggancio nelle emergenze processuali non essendo stata neppure dedotta dall'imputato in occasione del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr