Cassation court dismisses appeal against appeal court decision denying non-prosecution cause due to offense gravity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Mamun Firoj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding the denial of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the lower court correctly identified the social disvalue and lack of particular triviality in the counterfeiting offense as valid grounds for denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal alleging contradictory and illogical reasoning in denying the cause of non-prosecution is inadmissible when the lower court's decision is based on the gravity and social disvalue of the offense, which are sufficient to exclude the cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMUN FIROJ nato il 16/12/1980 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mannun Firoj; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una sentenza che, con congrui e non illogici argomenti, indica la gravità e il disvalore sociale dell'azione quali elementi ostativi alla concessione di detta causa di non punibilità (cfr. pag. 3); che, inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01) e, nella sentenza oggetto di ricorso, tale elemento è dato dalla non particolare tenuità dell'offesa, consistente nella ricettazione per la vendita di diverse borse di note case produttrici, contraffatte ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio