Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to specify new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Esposito Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on joint criminal responsibility and identity fraud, arguing the reasoning was illogical and contradictory. The court rejected these claims because the arguments were too generic, merely repeated points already dismissed in the appellate judgment, and failed to cite specific new elements required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated in a generic manner, lacks specificity, or merely reiterates arguments already considered and rejected by the court of first instance without presenting new, concrete grounds for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a CECCANO il 17/11/1991 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Esposito Angelo e la memoria trasmessa nel suo interesse; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., affermando l'assenza del coinvolgimento di più persone necessario ad integrare la truffa contestata, non è consentito poiché, oltre ad essere formulato in maniera generica, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.494 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che nel caso di specie l'imputato ha utilizzato le generalità e la carta di identità di altro soggetto ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr