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Sentenza — n. 10628/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the underlying crime was extinguished by the victim's remission of the complaint. The victim, Fabio Torricelli, had formally submitted a remission document, which the defendant, Giuseppe Brancato, accepted. Consequently, the civil provisions in favor of the victim were revoked, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 340 comma 4 cod.proc.pen.: The crime is extinguished by remission of the complaint when the victim formally renounces prosecution and the accused accepts the remission, thereby invalidating any subsequent criminal or civil judgments.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime victim's waiver criminal appeal annulment procedural costs civil provisions revocation acquittal by remission condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 150 c.p.
Art. 340 comma 4 cod.proc.pen.
art. 340 comma 4 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRANCATO GIUSEPPE nato a MILANO il 12/04/1963 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Brancato Giuseppe; ritenuto che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte del querelante Torricelli Fabio, costituitosi parte civile, e contestuale accettazione della remissione da parte del Brancato ; che pertanto si impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela ; che di conseguenza vanno revocate le statuizioni civili pronunziate in favore della parte civile costituita; che il ricorrente querelato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 febbraio 2025.