Cassation court dismisses appeal for being fact-based and outside the scope of legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different factual reconstruction and a lighter sentence, but the court ruled that appeals must focus on legal errors, not re-evaluating evidence or facts. Since the lower court's factual findings were rational and complete, the court could not substitute its own assessment of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot be used to re-evaluate factual evidence or substitute the appellate court's assessment of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI NUNZIO nato a CATANIA il 05/05/1977 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Campisi Nunzio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (analisi dei tabulati telefonici, caratteristiche dell'autovettura utilizzata ripresa dalle videocamere di sorveglianza, descrizione da parte della persona offesa) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il ricorrente denunzia anche l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. , formulando censure del tutto generiche e manifestamente infondate, considerato che il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva reiterata; osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto con strappo, è reiterativo di doglianze già vagliate ed adeguatamente disattese dal giudice di appello il quale, conformemente a quanto emerso nel processo, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen. , applicando i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimen tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen. che ritiene configurabile il primo quando la violenza, come nel caso di specie, sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (ex multis:
Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de