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Ordinanza — n. 10626/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and rejects prescription claim due to aggravated fraud recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10626/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco De Pane's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for fraud and the subsequent declaration of extinction due to prescription, but the court found the first ground generic and lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Regarding the second ground, the court determined the prescription period had not expired because the aggravated fraud involved repeated recidivism, extending the limitation period beyond the second-instance judgment date.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 157 c.p.; The appeal must specify the grounds for criticism to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power, and the prescription period for aggravated fraud with recidivism does not expire if the crime remains punishable at the time of the second-instance judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds prescription period fraud recidivism aggravation Code of Criminal Procedure Cassa delle ammende abbandono del procedimento per truffa difesa contro le pratiche commerciali illecite difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di De Pane Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 157 c.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TARANTO il 13/05/1977 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Pane Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'annessa declaratoria di estinzione del reato di truffa, commesso nel 2017, per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, atteso che, trattandosi di truffa aggravata dalla recidiva reiterata il termine di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza di secondo grado, né ad oggi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 2025