Italian Court dismisses appeal as generic lack of reasoning claim is unfounded against detailed sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cerone Vito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding the sentence, but the court found this claim generic and unsupported. The decision rests on the fact that the appellate court provided clear logical and legal arguments confirming the mitigating circumstance of particular lightness despite the defendant's recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: A generic and manifestly unfounded claim of lack of reasoning in a sentencing judgment is insufficient to render an appeal admissible when the original decision contains correct logical and legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERONE VITO nato a TORINO il 12/10/1983 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cerone Vito; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione con riferimento al giudizio sulla pena, è generico e manifestamente infondato a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti logici e giuridici, conferma la benevolenza del giudizio sulla pena effettuato dal giudice di primo grado (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove si rileva che nonostante la recidiva reiterata è stata riconosciuta all'imputato l'attenuante del fatto di particolare tenuità per il delitto di ricettazione di una patente e sono indicati plurimi elementi a sostegno delle scelte logiche e condivisibili in punto di trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 2025