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Ordinanza — n. 10624/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and misapplication of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Boraj Martin's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for criminal liability violations and the application of necessity, but the court found his arguments were merely repetitive of those rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, critical argumentation required by law and contradicted established jurisprudence regarding the necessity defense.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 54 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, critical analysis, and the necessity defense is strictly limited to imminent grave danger, not permanent economic difficulty.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation necessity defense repetitive grounds criminal liability motivi di cassazione reati contro la pubblica autorità infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 54 cod. pen.
Art. 633 cod. pen.
Art. 639-bis cod. pen.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici
Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire
278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORAJ MARTIN nato il 23/07/1994 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boraj Martin; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della scrinninante di cui all'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - e correttamente applicati dal giudice di appello (cfr. pag. 2) - secondo cui «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560 - 01;

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 feb