Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10623/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic mitigation and recidivism grounds as facts are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mannino Matteo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigation and the finding of recidivism, arguing for leniency and questioning the severity of the penalty increase. The court ruled that the lower court correctly applied legal principles regarding recidivism under Article 133 of the Penal Code and that the appellant's arguments were manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's application of mitigation and recidivism principles is correct and the appellant's arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigation denial recidivism infraquinquennale penalty severity increase inadmissible appeal Article 133 penal code recidiva nell'infrazione attenuazione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO MATTE() nato a CATANIA il 09/11/1994 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mannino Matteo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano rispettivamente il diniego delle attenuanti generiche e la sussistenza della recidiva infraquinquennale - ed in ogni caso la severità dell'aumento per tale aggravante - sono manifestamente infondati; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi e specifici precedenti penali) dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti e di recidiva, e nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ha valorizzato l'assenza di elementi giustificativi e nel valutare la recidiva ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, rilevando che la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iuclice"; che, inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 fe