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Ordinanza — n. 10622/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit; court found no defect in reasoning regarding false documents and money laundering charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Biba Dritan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding his responsibility for false documents and money laundering, but the court found the reasoning sufficient. The decision rests on the principle that a mere listing of evidence without addressing specific defense arguments does not constitute a defect of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible when the judgment's reasoning, even if apparent, adequately addresses the specific defense arguments and refutes them with sound legal logic, rather than merely listing evidence without explanation.

Parole chiave

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defect of motivation criminal appeal inadmissibility false documents money laundering charges reasoning adequacy difetto di motivazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
268713 - 01), sia per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 497 -bis cod.
art. 497 -bis cod. pen
268713 - 01), sia per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBA DRITAN nato il 21/10/1977 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Biba Dritan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 648, 497 -bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la motivazione apparente si configura nell'ipotesi in cui il giudice si limiti «a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso» (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 01) e, nel caso di specie, non si ravvisa una motivazione che presenti tali caratteristiche alla luce dei corretti argomenti logici e giuridici utilizzati dal giudice di appello per confutare le doglianze contenute nell'atto di gravame sia in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione, non avendo l'odierno ricorrente fornito una valida giustificazione circa il possesso dei documenti falsi (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), sia per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen. contestato al capo b) (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); che anche il ricorso alla motivazione per relationem è stato operato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr