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Ordinanza — n. 10621/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation and unfounded generic mitigating circumstances claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Parziale's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for liability in fraud and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these grounds legally impermissible in a cassation proceeding. The decision emphasized that the lower court's factual assessment was sound and that the Court lacks the power to re-evaluate evidence or apply mitigating factors absent clear legal error.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply generic mitigating circumstances; such powers are exclusively reserved for the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition generic mitigating circumstances fraud liability claim judicial review limits abbandono del procedimento per truffa carenza di credibilità oggettiva sufficienza delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARZIALE ALFREDO nato a LODI il 25/10/1975 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Parziale Alfredo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, invoca un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, in cui si valuta positivamente l'attendibilità della persona offesa e si considera implausibile la versione resa dall'imputato anche perchè priva di appigli probatorie smentita dalle emergenze processuali), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la doglianza avente ad oggetto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che nel caso in esame la Corte ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i