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Ordinanza — n. 10619/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning on extortion liability due to preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Toscano Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning on extortion liability was illogical and factually inconsistent. The court rejected this, citing the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or second-guess the logical coherence of the trial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the evidence or testing the logical consistency of the lower court's reasoning, limiting its review to violations of law and procedural vices.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of cassation extortion liability logical reasoning review evaluation of evidence inadmissible appeal motivazione sufficiente censura dell'apprezzamento delle prove motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO SIMONE nato a BORGOMANERO il 21/11/1994 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Toscano Simone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 14 della sentenza impugnata ove il giudice di appello correttamente ritiene attendibili le dichiarazioni della persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr