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Ordinanza — n. 10616/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of attenuating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10616/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Limo Yabar Erik Bladimir inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for abuse of office and requested a reduction in sentence based on the minor nature of the offense. The court rejected these claims because the first argument merely repeated points already dismissed in the appellate court, while the second lacked factual support given the severity of the damage and the defendant's personality.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, and a request for a mitigating circumstance based on the minor nature of the offense is denied when the facts demonstrate significant damage and the offender's personality.

Parole chiave

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inadmissible appeal abuse of office repetitive arguments mitigating circumstances court costs ricusazione del pubblico ministero violenza o minaccia contro le autorità ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Letto il ricorso di Limo Yabar Erik Bladimir; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 628 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso di Limo Yabar Erik Bladimir; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMO YABAR ERIK BLADIMIR nato il 24/08/1987 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Limo Yabar Erik Bladimir; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove correttamente si indicano gli elementi che consentono di ritenere sussistente la consapevolezza in capo all'imputato della qualifica di pubblico ufficiale del commissario Gentile), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, avuto riguardo alle modalità dell'azione posta in essere, nel rigettare le doglianze relative alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, hanno sottolineato la gravità dei fatti contestati, il danno procurato e la personalità del reo (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il