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Ordinanza — n. 10615/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding evidence distortion and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Amine Nasr Eddine inadmissible, rejecting arguments regarding evidence distortion and sentencing discretion. The court held that claims of evidence distortion are inadmissible in cassation unless they involve a 'double conformity' of lower court findings, which was not demonstrated here. Furthermore, the court affirmed that sentencing adjustments fall within the trial judges' discretionary power, rendering the second ground for appeal infounded.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review evidence distortion unless there is a 'double conformity' of lower court findings, and sentencing adjustments remain within the discretionary power of the trial judges.

Parole chiave

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evidence distortion inadmissibility double conformity standard sentencing discretion cassation review limits devolutum principle attenuazione libera della pena diritto al risarcimento danni restituzione speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Da ultimo si è precisato che, nel caso di "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione nella sua massima estensione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Law 20 febbraio 2006, n. 46

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L.
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.
Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, La Gunnina
Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine
269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.
Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE NASR EDDINE (CUI 051993Y) nato a TRIPOLI( LIBIA) il 24/09/1994 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amine Nasr Eddine; osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova - con particolare riferimento al verbale di querela - che ha condotto ad una errata qualificazione del fatto, non è consentito poiché risulta teso a prefigurare una diversa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità (ex plurimis, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747) e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito; che, dunque, giova ribadire che anche il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo attraverso cui questa Corte possa valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento; in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155;

Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Da ultimo si è precisato che, nel caso di "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665);

Che nel caso in esame le dichiarazioni della persona offesa sono state interpretate correttamente in assenza di travisamenti e non risultano, comunque, decisivi ai fini del giudizio di colpevolezza. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione nella sua massima estensione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata dove correttamente si indicano i plurimi elementi ostativi all'applicazione di detta attenuante nella massima estensione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am